In Italia, la Legge per le Unioni Civili (n. 76), detta anche Legge Cirinnà, è entrata in vigore il 20 maggio 2016, introducendo importanti novità per quanto riguarda il diritto di famiglia. I nuovi articoli introducono le unioni civili per le coppie dello stesso sesso, da un lato, e la possibilità per le coppie conviventi, indipendentemente dal sesso dei loro componenti, di regolare gli effetti patrimoniali della loro convivenza.
In questo articolo illustreremo cosa comporta questa legge sia per le coppie omosessuali che per quelle etero.
Unioni Civili: cosa dice la legge
Innanzitutto, l’articolo 1 della legge sulle unioni civili stabilisce che:
“L’unione civile è la formazione sociale costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.”
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco:
- all’assistenza morale e materiale
- alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
La legge nasce come risposta alla nascita di nuovi “modelli familiari” e rappresenta il frutto di un lungo e travagliato iter di carattere politico-normativo. Prima di questa legge, il matrimonio era un istituto riservato alle sole coppie omosessuali, così come la convivenza more uxorio.
L’epocale svolta deriva anche da pressioni da parte di organismi internazionali, prima fra tutte la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha condannato l’Italia per la mancante legislazione sulle unioni civili, in violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
Rispetto al matrimonio la legge Cirinnà (n. 76/2016) non fa cenno né all’obbligo di fedeltà né a quello di collaborazione. Pertanto gli obblighi reciproci derivanti dall’unione civile a carico delle parti riguardano la coabitazione e l’assistenza morale e materiale.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. In questo, il comma ricalca le norme del diritto di famiglia. In caso di scioglimento dell’unione civile, esso ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione. In caso di divorzio esiste un’ulteriore differenza: i coniugi uniti da unione civile non potranno chiedere lo scioglimento per la mancata consumazione del rapporto. (per qualsiasi chiarimento rivolgiti ad un Avvocato esperto in Diritto di Famiglia).
Per quanto riguarda la convivenza, in caso di rottura la ex coppia non dovrà affrontare alcuna procedura. Chi però ha sottoscritto il contratto di convivenza per disciplinare la propria situazione patrimoniale dovrà presentare un atto scritto per richiederne il recesso, sia esso unilaterale o di comune accordo.
Il nuovo testo prevede, dunque, diritti e doveri sostanzialmente identici a quelli previsti per il matrimonio, ad eccezione della cosiddetta stepchild adoption: sulla possibilità di adottare il figlio naturale del partner, infatti, è stato infatti posto un veto da parte dell’ala cattolica e conservatrice della maggioranza.
Nei tempi successivi all’approvazione della legge sono stati raccolti numeri significativi, che parlano da sé: dopo già due anni dall’entrata in vigore della legge sono state celebrate ben 1.514 unioni civili in Lombardia, di cui 799 solo a Milano. Al secondo posto troviamo il Lazio, con 915 unioni, di cui 845 a Roma.


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